18 giugno 1991

Statuto - 18 giugno 1991

ART. 1

Per inziativa del Comune di Carpi, della Cassa di Risparmio di Carpi e del sig. Alfredo Saltini è costituita l'Associazione Culturale senza fini di lucro, ex Art. 36 e seguenti codice civile, denominata "FONDO LILIANA CAVANI".
L'associazione ha sede in Carpi - C.so A. Pio, 91

ART. 2

L'Associazione ha per fine:

  • raccogliere, conservare, mantenere e divulgare l'opera cinematografica, audiovisiva e letteraria della regista Liliana Cavani;
     
  • di raccogliere, conservare e catalogare pubblicazioni, scritti, atti e documenti riguardanti l'opera della regista Liliana Cavani;
     
  • promuovere iniziative che studino, interpretino, approfondiscano l'opera di Liliana Cavani.
     
  • Per realizzare tali finalità l'associazione intende:
    1. incrementare la documentazione relativa all'opera di Liliana Cavani, già esistente nella sede di Carpi;
       
    2. promuovere ricerche originali, tesi di laurea, conferenze e convegni sull'opera e la produzione artistica dell'artista e su temi culturali e cinematografici propri ai fini dell'Associazione;
       
    3. favorire ogni altra iniziativa conforme al proprio fine.
ART. 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

  1. dal fondo di documentazione bibliografica, emerografica, filmografica, videografica, epistolare, relativa a Liliana Cavani:
     
  2. da contributi, donazioni, lasciti e liberalità espressamente destinati ad incremento del suo patrimonio effettuati sia da Enti Pubblici o privati o da persone fisiche.

Proventi dell'Associazione sono:

  1. la quota associativa
     
  2. Le sovvenzioni, contributi e finanziamenti che perverranno da Enti Pubblici, da privati e dagli associati vincolati all'esecuzione di specifici programmi accettati e condivisi.
     
  3. Il ricavato delle pubblicazione del fondo.
ART. 8

Il Sindaco o suo delegato assume la carica di Presidente nel Consiglio di Amministrazione

ART. 15

L'Associazione è aperta all'adesione di quanti, persone fisiche o giuridiche, ne condividono le finalità. Gli associati, tutti con parità di diritti si dividono nelle categorie seguenti:

  • fondatori (che sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o sono stati dichiarati tali dal Consiglio di amministrazione per l'attività particolarmente intensa svolta in seno all'Associazione)
     
  • Ordinari (che sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, sono ammessi a far parte della stessa).